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Visto il protrarsi dell’attacco hacker che rende inutilizzabile la piattaforma informatica in uso presso l’Ente, per le emergenze è stato istituito un albo pretorio temporaneo, consultabile nella pagina iniziale in alto a destra.

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Segnalazione di condotte illecite - Whistleblowing

L'articolo 54bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge Anticorruzione n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017, introduce le ''Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato'', il cosiddetto whistleblowing.

Il comma 5 dispone che, in base alle nuove linee guida di ANAC, le procedure per il whistleblowing debbano avere caratteristiche precise. In particolare ''prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione''.

Il Comune di Ruviano ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi e in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

  • la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
  • la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
  • nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
  • la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.
Le segnalazioni possono essere inviate attraverso la pagina web https://comunediruviano.whistleblowing.it/
Il collegamento alla pagina web è sempre disponibile in Amministrazione trasparente nella sezione Altri contenuti\ Prevenzione della Corruzione.

 

E' attivo, sul sito dell'INPS, il servizio per la presentazione delle domande di Reddito di Emergenza, misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, istituita dall’articolo 82 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020.

Le domande dovranno essere presentate all’Inps esclusivamente in modalità telematica entro il 30 giugno 2020, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica.

Per la presentazione della domanda ci si potrà avvalere anche degli istituti di patronato.

Dopo aver effettuato l’autenticazione al servizio, sono consultabili i manuali che forniscono le indicazioni per la corretta compilazione della richiesta.

Previsto dal DL 34/2020 per supportare i nuclei familiari in difficoltà economica a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Reddito di Emergenza (Rem) è subordinato al possesso dei requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati all’articolo 82 del decreto.
A breve sarà disponibile la circolare esplicativa, con le indicazioni di dettaglio relative alla disciplina della misura.

Per maggiori informazioni https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53718

Link per presentare la domanda Reddito di emergenza

Si riporta il testo dell'art. 82 del d.l. n. 34/2020
Art. 82
Reddito di emergenza
1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessita' economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, e' riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito "Rem"). Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio e' erogato in due quote, ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5.
2. Il Rem e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al comma 5;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale e' incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.
3. Il Rem non e' compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennita' disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennita' di cui agli articoli 84 e 85 del presente decreto-legge. Il Rem non e' altresi' compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:
a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidita';
b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5;
c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero le misure aventi finalita' analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.
4. Ai fini dell'accesso e della determinazione dell'ammontare del Rem:
a) il nucleo familiare e' definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
b) il reddito familiare e' inclusivo di tutte le componenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ed e' riferito al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa;
c) il patrimonio mobiliare e' definito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
5. Ciascuna quota del Rem e' determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilita' grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
6. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonche' coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.
7. Il Rem e' riconosciuto ed erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso. Le richieste di Rem possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rem possono essere altresi' presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193.
8. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera c), l'INPS e l'Agenzia delle entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle modalita' previste ai fini ISEE.
9. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio e' immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.
10. Ai fini dell'erogazione del Rem e' autorizzato un limite di spesa di 954,6 milioni di euro per l'anno 2020 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Fondo per il Reddito di emergenza". L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Per gli oneri connessi alla stipula della convenzione di cui al comma 7 e' autorizzato un limite di spesa pari a 5 milioni di euro. 11.Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 959,6 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.