CHIARIMENTO N.21 all'ORDINANZA del Presidente della Giunta regionale della Campania N.39 del 25 aprile 2020-attività motoria - Operazioni ed interventi propedeutici alla riapertura di attività ricettive, balneari e produttive - Attività edilizia.- Approvazione protocollo di sicurezza - Parziale modifica delle Ordinanze n. 32 del 12 aprile 2020 e n. 37 del 22 aprile 2020 - Attività motoria all'aperto.
CHIARIMENTO n.22 del Presidente della Giunta regionale della Campania all'ORDINANZA n. 39 del 25 aprile 2020 - Attività di ristorazione - Operazioni ed interventi propedeutici all'apertura di attività ricettive , balneari e produttive - Attività edilizia. - Approvazione protocollo di sicurezza - Parziale modifica delle Ordinanze n.32 del 12 aprile 2020 e n.37 del 22 aprile 2020 - Attività motoria all'aperto.
Con riferimento all’ORDINANZA n.39 del 25/04/2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Operazioni ed interventi propedeutici alla riapertura di attività ricettive, balneari e produttive- Attività edilizia.- Approvazione protocollo di sicurezza-Parziale modifica delle Ordinanze n.32 del 12 aprile 2020 e n.37 del 22 aprile 2020- Attività motoria all’aperto), si forniscono i seguenti chiarimenti:
- in ordine al punto 3.del dispositivo, relativo alle attività e ai servizi di ristorazione, approvato a parziale modifica delle disposizioni di cui all’Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020, si precisano, di seguito, gli ORARI DI ESERCIZIO, con consegna a domicilio:
a) quanto ai bar, pasticcerie e gelaterie agli stessi annesse, rosticcerie, gastronomie, tavole calde e similari, dalle ore 7,00 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 14,00; fanno eccezione gli esercizi presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio, per i quali è consentita l’attività dalle ore 02,00 alle ore 8,00, sempre con divieto di somministrazione al banco e con consegna su chiamata;
b) tutti gli altri esercizi, ivi compresi i ristoranti, le pizzerie e le gelaterie che non sono annesse a bar e a pasticcerie, i pub nonché vinerie, keebab e similari, dalle ore 16,00 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 23,00.
Chiarimento n.23 all'Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020- Attività conservative e manutentive eprotocolli di sicurezza - Operazioni ed interventi propedeutici alla riapertura di attività ricettive, balneari eproduttive- Attività edilizia.- Approvazione protocollo di sicurezza-Parziale modifica delle Ordinanze n.32 del 12 aprile 2020 e n.37 del 22 aprile 2020- Attività motoria all'aperto
Estratto:
Con riferimento all’ORDINANZA n.39 del 25/04/2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Operazioni ed interventi propedeutici alla riapertura di attività ricettive, balneari e produttive- Attività edilizia.- Approvazione protocollo di sicurezza-Parziale modifica delle Ordinanze n.32 del 12 aprile 2020 e n.37 del 22 aprile 2020- Attività motoria all’aperto), si forniscono i seguenti chiarimenti:
- In ordine al punto 1, lett. a) del dispositivo, relativo alle attivita' conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione nei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, ancorchè sospese, si chiarisce che le attività conservative e manutentive sono riferite sia ai locali ed aree che alle materie prime e prodotti e che rientrano in tali attività tutte quelle propedeutiche all’esercizio delle attività di impresa e che siano ad oggi consentite dalle disposizioni statali vigenti, espletate con mezzi manuali o meccanici. A titolo esemplificativo, rientrano tra le operazioni consentite il livellamento della sabbia (per le attività balneari) e le attività di manutenzione dei natanti ed imbarcazioni da diporto e degli ormeggi;
- in risposta ai quesiti pervenuti in merito agli allegati tecnici alla Ordinanza in oggetto, si rinvia al documento tecnico predisposto dall’Unità di Crisi, allegato al presente atto di chiarimento per formarne parte integrante e sostanziale.
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