ORDINANZA n.46 del 09/05/2020 OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di controlli degli ingressi nella regione e degli spostamenti verso le Isole- Conferma dell'obbligo di utilizzo delle mascherine in tutte la aree pubbliche e aperte al pubblico.
COVID-19, ORDINANZA N.46 DEL 9 MAGGIO 2020
09/05/2020 – Il Presidente Vincenzo De Luca ha firmato l'Ordinanza n.46 del 9 Maggio 2020 con ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, su ingressi e spostamenti l'ordinanza prevede per le isole:
Spostamenti da altre regioni italiane e dall’estero:
- divieto di raggiungere le isole con mezzi privati da diporto, tenuto conto dell’esigenza di controllare gli sbarchi;
- obbligo per i viaggiatori di imbarcarsi unicamente con traghetti di linea e dalle sole stazioni di Napoli Porto di Massa e Pozzuoli;
- obbligo della prenotazione online;
- obbligo di presentarsi all’imbarco almeno un’ora prima della partenza, per consentire i controlli;
- obbligo per tutti i viaggiatori di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea ed al test rapido Covid-19;
- divieto di imbarco per i viaggiatori che presentano una temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C;
- divieto temporaneo di imbarco per i viaggiatori che risultano positivi al test rapido Covid-19, con disposizione della sorveglianza fiduciaria, in attesa dell’esito del tampone molecolare nasofaringeo.
Spostamenti infraregionali:
- divieto di raggiungere le isole con mezzi privati da diporto, tenuto conto dell’esigenza di
controllare gli sbarchi;
- obbligo per i viaggiatori di imbarcarsi unicamente con traghetti e aliscafi di linea dalle
stazioni di Napoli Porto di Massa, Napoli Beverello, Pozzuoli, Castellamare di Stabia e Sorrento;
- obbligo di presentarsi all’imbarco almeno un’ora prima della partenza, per consentire i controlli;
- obbligo per tutti i viaggiatori di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e, in caso di temperatura pari o superiore a 37,5°C, a test rapido Covid-19;
- divieto di imbarco per i viaggiatori che presentano una temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C;
- divieto temporaneo di imbarco per i viaggiatori che risultano positivi al test rapido Covid-19, con disposizione della sorveglianza fiduciaria, in attesa dell’esito del tampone molecolare nasofaringeo.
Su tutto il territorio regionale resta confermato l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto-legge n.18/2020 (cd. mascherine) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio regionale. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di disabilita' non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l’utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all’uopo titolati.
Leggi la notizia al seguente link http://www.regione.campania.it/regione/it/news/primo-piano/covid-19-ordinanza-n-46-del-9-maggio-2020
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COVID-19, ORDINANZA N.45 DELL'8 MAGGIO 2020
08/05/2020- Il Presidente Vincenzo De Luca ha firmato l'Ordinanza n.45 dell'8 Maggio 2020 con ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, l'ordinanza prevede:
1. A decorrere dall’11 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, è consentita la ripresa delle attività mercatali, nei limiti previsti dalla vigente disciplina statale – e quindi limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari- nel rispetto delle prescrizioni previste dalle Linee guida.
1.2. È consentito svolgere attività sportiva individuale:
- dalle ore 5,30 alle ore 8,30 sui lungomare, nelle ville, nei giardini e parchi pubblici e aperti al pubblico, a meno che non siano destinati dai Comuni all’esclusiva fruizione da parte degli sportivi, nel qual caso è consentito senza limiti di orario o secondo gli orari previsti nei relativi provvedimenti comunali;
- senza limiti di orario nelle altre aree pubbliche o aperte al pubblico, ma con obbligo di interrompere l’attività in caso di presenza ovvero di afflusso di persone in misura tale da determinare rischi di assembramento.
Scarica l’ordinanza e il rispettivo allegato
ORDINANZA del Presidente della Giunta regionale n.45 del 08/05/2020 OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di attività mercatali e attività sportiva individuale.
Riapertura di nuove attività commerciali e produttive, quali il commercio al dettaglio di natanti e biciclette; il noleggio di autocarri, veicoli pesanti, macchinari e attrezzature; nonché le attività di conservazione e restauro di opere d’arte e i servizi di tolettatura degli animali da compagnia.
Leggi la notizia al seguente link https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041041-modifiche-agli-allegati-del-decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-26-aprile-2020
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