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Visto il protrarsi dell’attacco hacker che rende inutilizzabile la piattaforma informatica in uso presso l’Ente, per le emergenze è stato istituito un albo pretorio temporaneo, consultabile nella pagina iniziale in alto a destra.

ORARIO CIMITERO         ORARIO ISOLA ECOLOGICA

Segnalazione di condotte illecite - Whistleblowing

L'articolo 54bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge Anticorruzione n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017, introduce le ''Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato'', il cosiddetto whistleblowing.

Il comma 5 dispone che, in base alle nuove linee guida di ANAC, le procedure per il whistleblowing debbano avere caratteristiche precise. In particolare ''prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione''.

Il Comune di Ruviano ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi e in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

  • la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
  • la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
  • nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
  • la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.
Le segnalazioni possono essere inviate attraverso la pagina web https://comunediruviano.whistleblowing.it/
Il collegamento alla pagina web è sempre disponibile in Amministrazione trasparente nella sezione Altri contenuti\ Prevenzione della Corruzione.

 

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in occasione delle dichiarazioni alla stampa a seguito del Consiglio dei Ministri n. 51, ha annunciato di aver firmato il Dpcm che autorizza la ripresa di ulteriori attività.

Di seguito alcune delle misure in vigore dal 15 giugno.

Le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali sono consentite ma a condizione che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l'andamento della curva epidemiologica.

Aprono i centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni.

Riprendono gli spettacoli aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto ma con alcune cautele/precauzioni. Restano invece sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia all'aperto che al chiuso.

Restano sospese fino al 14 luglio 2020 le fiere e congressi, mentre i corsi professionali potranno essere svolti in presenza.

In materia di spostamenti da e per l'estero è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all'estero per comprovate ragioni lavorative.

A partire dal 12 giugno, riprendono invece gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza del pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive Federazioni sportive al fine di prevenire le occasioni di contagio. a decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori.

Leggi la notizia al seguente link http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-11-giugno-2020/14741

Scarica l'atto
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.147 del 11-6-2020)

ORDINANZA del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 55 del 05/06/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
COVID-19, ORDINANZA N. 55

05/06/2020 - Il Presidente Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza n. 55 del 5 giugno 2020, che contiene ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19.

A decorrere da oggi e fino al 31 luglio 2020 è consentita la ripresa delle seguenti attività:

a) guide turistiche e rifugi montani, con osservanza del protocollo.

b) aree gioco per bambini e ludoteche e servizi per l’infanzia e l’adolescenza (compresi campi estivi e oratori).

c) cinema all’aperto, drive in e spettacoli all’aperto, nella stretta osservanza del Protocollo;

d) attivazione di corsi di lingue, di laboratori di formazione e altre attività formative o ricreative presso i circoli culturali e ricreativi, nel rispetto del protocollo.

È altresì consentita l’attivazione delle piscine condominiali, nella stretta osservanza del Protocollo già vigente per le piscine pubbliche ed aperte al pubblico

- Fino al 30 giugno 2020, l’orario di chiusura degli esercizi commerciali è fissato, limitatamente ai fine settimana (venerdì- domenica), alle ore 02,00 p.m.

- Rimane il divieto di vendita di alcolici con asporto oltre le ore 22.

È fatta salva la possibilità di musica- anche dal vivo- negli esercizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, etc.), ma resta confermato il divieto di assembramenti e di balli, all’aperto o al chiuso.

A decorrere dall’8 giugno e fino al 31 luglio 2020, è consentita la ripresa delle seguenti attività:

a) feste di matrimonio e altre cerimonie, nella stretta osservanza del Protocollo;

b) organizzazione di meeting e congressi.

- Sono revocate le seguenti misure, disposte con l’Ordinanza n.54 del 2 giugno 2020 in merito agli imbarchi per le isole del golfo: l’obbligo di imbarcarsi unicamente con traghetti di linea e dalle sole stazioni di Napoli Porto di Massa e Pozzuoli e l’obbligo della prenotazione online almeno 24 ore prima della partenza;

- con riferimento agli Spostamenti infraregionali, l’obbligo per i viaggiatori di imbarcarsi unicamente con traghetti e aliscafi di linea dalle stazioni di Napoli Porto di Massa, Napoli Beverello, Pozzuoli, Castellamare di Stabia e Sorrento e l’obbligo di presentarsi all’imbarco almeno un’ora prima della partenza, per consentire i controlli.

- Viene dato mandato all’Unità di Crisi regionale di elaborare il Protocollo recante misure per la riapertura in sicurezza delle sale da gioco autorizzate e consimili, in tempo utile alla riapertura a partire dal 15 giugno 2020, nonché per lo svolgimento di sagre e fiere.

Scarica l’Ordinanza e gli allegati:

Ordinanza n. 55 del 05/06/2020

Allegato A - Ordinanza n. 55 del 05/06/2020

Allegato B - Ordinanza n. 55 del 05/06/2020

Allegato C - Ordinanza n. 55 del 05/06/2020

Allegato D - Ordinanza n. 55 del 05/06/2020

Allegato E - Ordinanza n. 55 del 05/06/2020

Allegato F - Ordinanza n. 55 del 05/06/2020

Aggiornamento
Sul BURC numero 122 del 05/06/202 è stato pubblicato
Avviso di rettifica dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.55 del 5 giugno 2020 Versione pdf dell'atto

Segue Ordinanza rettificata
ORDINANZA del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 55 del 05/06/2020Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Versione pdf dell'atto

Decreto – Legge 16 maggio 2020, n. 33, Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza  epidemiologica da COVID-19 (GU n.125 del 16-5-2020)
D.P.C.M. 17 maggio 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A02717) (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020)
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 54 del 02/06/2020 (B.U.R.C. n. 120 del 02/06/2020)

Misure di contenimento della diffusione del COVID-19

    A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
    È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
    La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
    È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
    Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
    Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l'estero (art. 6 del D.P.C.M. 17 maggio 2020).
1. A decorrere dal  3  giugno  2020,  fatte  salve  le  limitazioni disposte per  specifiche  aree  del  territorio  nazionale  ai  sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del  2020,  nonché le limitazioni disposte in relazione alla  provenienza  da  specifici Stati  e  territori  ai  sensi  dell'articolo   1,   comma   4,   del decreto-legge n. 33 del 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:

    Stati membri dell'Unione Europea;
    Stati parte dell'accordo di Schengen (Attualmente AT Austria BE Belgio BG Bulgaria CH Svizzera CY Cipro CZ Repubblica ceca DE Germania DK Danimarca EE Estonia EL Grecia ES Spagna FI Finlandia FR Francia HR Croazia HU Ungheria IE Irlanda IS Islanda IT Italia LI Liechtenstein LT Lituania LU Lussemburgo LV Lettonia MT Malta NL Paesi Bassi NO Norvegia PL Polonia PT Portogallo RO Romania SE Svezia SI Slovenia SK Slovacchia UK Regno Unito);
    Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
    Andorra, Principato di Monaco;
    Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

2. Dal 3 al 15 giugno 2020, restano vietati gli  spostamenti  da  e per Stati e territori diversi da quelli di cui al comma 1, salvo  che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta  urgenza  ovvero  per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso  il proprio domicilio, abitazione o residenza.
3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli articoli 4 e 5  si  applicano esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in  Italia  da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui al comma  1  ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori  all'ingresso  in Italia.
 
Con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 52 del 02/06/2020 è stato disposto che: Disposizioni in tema di ingressi e rientri nel territorio regionale - A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d'Italia o dall'estero, in conformità alla disciplina statale vigente, che faranno ingresso nel territorio regionale, fino al 15 giugno 2020 è fatto obbligo, in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario regionale della Regione Campania, per ogni conseguente determinazione.