Decreto – Legge 16 maggio 2020, n. 33, Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n.125 del 16-5-2020)
D.P.C.M. 17 maggio 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A02717) (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020)
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 54 del 02/06/2020 (B.U.R.C. n. 120 del 02/06/2020)
Misure di contenimento della diffusione del COVID-19
A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l'estero (art. 6 del D.P.C.M. 17 maggio 2020).
1. A decorrere dal 3 giugno 2020, fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:
Stati membri dell'Unione Europea;
Stati parte dell'accordo di Schengen (Attualmente AT Austria BE Belgio BG Bulgaria CH Svizzera CY Cipro CZ Repubblica ceca DE Germania DK Danimarca EE Estonia EL Grecia ES Spagna FI Finlandia FR Francia HR Croazia HU Ungheria IE Irlanda IS Islanda IT Italia LI Liechtenstein LT Lituania LU Lussemburgo LV Lettonia MT Malta NL Paesi Bassi NO Norvegia PL Polonia PT Portogallo RO Romania SE Svezia SI Slovenia SK Slovacchia UK Regno Unito);
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
Andorra, Principato di Monaco;
Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
2. Dal 3 al 15 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di cui al comma 1, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli articoli 4 e 5 si applicano esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui al comma 1 ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia.
Con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 52 del 02/06/2020 è stato disposto che: Disposizioni in tema di ingressi e rientri nel territorio regionale - A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d'Italia o dall'estero, in conformità alla disciplina statale vigente, che faranno ingresso nel territorio regionale, fino al 15 giugno 2020 è fatto obbligo, in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario regionale della Regione Campania, per ogni conseguente determinazione.